Si intende la Responsabilità Civile Auto e corrisponde al contratto assicurativo obbligatorio in Italia per poter circolare con un veicolo a motore.
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L'ASSICURAZIONE AUTO
I danni (fisici e materiali) subiti da pedoni, ciclisti e altre persone non trasportate a bordo dell'auto/moto assicurata, i danni subiti da persone trasportate a bordo di altro veicolo, i danni fisici subiti dai passeggeri a bordo del veicolo assicurato, i danni materiali subiti da oggetti esterni ai veicoli (cassonetto della spazzatura, strutture della sede stradale, ecc.).
Importante ricordare che i danni alle cose di proprietà dei passeggeri sono risarciti a condizione che essi non siano legati da determinate relazioni di parentela o di società con il proprietario o con il conducente del veicolo.
Non solo in Italia ma anche nel territorio degli stati membri dell'Unione Europea, secondo le condizioni e le leggi nazionali di ogni singolo Paese.
I danni fisici e materiali subiti dal conducente responsabile del sinistro. Le persone danneggiate diverse dal conducente sono detti "terzi"danneggiati e sono distinti in "terzi trasportati" e "terzi non trasportati".
Il risarcimento del danno può essere ridotto nel caso in cui il terzo danneggiato abbia tenuto un comportamento che ha contribuito ad aggravare il danno subìto: ad esempio, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza o del casco.
Una polizza facoltativa che assicura i danni fisici del conducente responsabile dell'incidente.
Nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, come nell’ipotesi di furto del veicolo, a partire dal giorno successivo alla denuncia all’autorità di pubblica sicurezza.
In questi casi interviene il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada che risarcisce, ad esempio, i danni da circolazione del veicolo rubato cagionati dal ladro.
Entro tre giorni da quello in cui si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia di sinistro al proprio assicuratore deve essere inviata anche quando si ha torto (e quindi non si ha diritto ad alcun risarcimento).
No, perché secondo la legge non sono considerati terzi danneggiati e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione rc auto, limitatamente ai danni alle cose, tra gli altri, "il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti (genitori e nonni) e i discendenti (figli e nipoti) legittimi, naturali o adottivi" del conducente e del proprietario del veicolo responsabile del sinistro "nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado” del proprietario e del conducente “quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto” tali soggetti provvedano abitualmente al loro mantenimento.
Per maggiore chiarezza questa norma stabilisce quindi l'esclusione della qualifica di terzo danneggiato tra padre e figlio (ascendente e discendente) e la non risarcibilità dei danni a cose subiti da uno di questi soggetti in un incidente causato dall’altro, anche qualora non siano conviventi.
Al contrario, qualora i danni da incidente stradale siano causati all’auto del cognato del conducente o del proprietario del veicolo responsabile, tali danni possono essere risarciti se il cognato non convive o non è carico di questi due soggetti.
Sono coperti se il contratto assicurativo auto prevede la clausola di estensione della copertura all’ "area privata". Infatti, un cortile condominiale chiuso, come qualsiasi altra area nella quale l'accesso è consentito solo a chi è autorizzato, è da considerarsi area privata.
Per legge gli incidenti avvenuti in tale area non rientrano nella garanzia assicurativa R.C. Auto, che è obbligatoria quando l'auto viene messa in circolazione su strade pubbliche o su aree private equiparate a quelle pubbliche perché aperte alla circolazione (es. parcheggi dei supermercati, stazioni di servizio per l'erogazione di carburante).
Tuttavia, la maggior parte dei contratti assicurativi prevedono l'estensione della garanzia assicurativa anche all'interno delle aree private.
Sì. L’assicurazione prevede la possibilità di firmare la polizza nell’interesse di un’altra persona, in questo caso per conto del proprietario dell’auto.
Ad esempio, un genitore può essere contraente dell’assicurazione rc auto che copre la moto di proprietà del figlio.
Il contraente deve pagare i premi assicurativi e comunicare alla compagnia le informazioni relative al rischio assicurato di cui sia a conoscenza (ad esempio il cambiamento di residenza del proprietario o l’avviso di incidente).
Si riferisce al proprietario del veicolo e non al contraente.
Ogni compagnia di assicurazione può adottare una propria “scala” di classi di merito di bonus malus, chiamate appunto classi “contrattuali” o “interne”, liberamente predisposte e differenziate fra di loro.
Per rendere ancor più confrontabili le offerte r.c. auto a parità di classe di merito, l'IVASS (l'Istituto che vigila sul settore assicurativo) ha elaborato una tabella di classi di merito dette di Conversione Universale o "CU", uniforme per tutte le compagnie in Italia e ha stabilito anche regole uniformi per il passaggio in una classe migliore (bonus) in assenza di sinistri e per quello in una classe peggiore (malus) in caso di uno o più sinistri prima della scadenza del contratto.
Le compagnie devono anche predisporre una tabella che indichi la corrispondenza delle proprie classi di merito bonus/malus contrattuali o interne con le classi di merito CU stabilite dall'IVASS e riportare nei propri preventivi, polizze e attestati di rischio rc auto, accanto alla classe contrattuale o interna, anche la corrispondente classe CU, che ha appunto la sola funzione di migliore comparabilità fra preventivi rc auto delle compagnie.
La classe di merito spetta al proprietario del veicolo e non al contraente.
Sì, è uno dei casi previsti dal provvedimento 72/2018 dell’Ivass, relativi al mantenimento della classe di merito. Ad esempio, nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all'acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito.
Chi cede la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.
La classe di merito aumenta, sia per gli incidenti lievi sia per quelli più gravi, solo se il conducente è il responsabile “principale” del sinistro, cioè ha la maggior quota di responsabilità.
Sì, quando la polizza prevede il riscatto del sinistro.
Il contraente può evitare gli aumenti di premio derivanti dal malus offrendo all’impresa il rimborso degli importi che la compagnia stessa ha pagato per uno o più sinistri avvenuti nel periodo precedente alla scadenza della polizza. Lo stesso contraente può evitare il malus dovuto al sinistro e beneficiare della riduzione del premio legata al bonus, al momento del rinnovo della polizza.
In questi casi, l’importo del sinistro che potrà essere eventualmente riscattato dal responsabile per evitare il malus va chiesto alla Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) che gestisce i flussi economici dei rimborsi fra compagnie per la gestione dei sinistri pagati con la procedura di indennizzo diretto (c.d. “stanza di compensazione”). L’importo per il riscatto del sinistro dovrà essere versato alla Consap che gestirà la procedura fra le compagnie interessate. Per maggiori informazioni si può consultare il sito
http://www.consap.it/Servizi/Rimborsodelsinistro
Sì, è possibile. La compagnia rimborserà la parte di premio pagata e non ancora “utilizzata” dal contraente al netto delle imposte che variano in base alla provincia di residenza e al contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale, pari al 10,50% del premio stesso. Inoltre, il proprietario dell’auto rubata potrà mantenere su un’altra auto di sua proprietà la classe di merito di bonus/malus maturata.
No, perché sì può utilizzare solo per un altro veicolo dello stesso proprietario, con eventuale conguaglio del premio alla compagnia.
Sì, a determinate condizioni. Il beneficio del mantenimento della classe di merito, in base al c.d. “bonus familiare”, si applica nei casi di stipulazione di un nuovo contratto e nei casi di rinnovo di contratti già stipulati, relativi ad un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare; chi rinnova la polizza chiedendo di poter usufruire del “bonus familiare” deve avere un attestato di rischio da cui risulti di essere assicurato senza sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni.
Dal 1 gennaio 2013 non c’è più l’obbligo di disdetta perché i contratti assicurativi si risolvono automaticamente alla scadenza e non possono tacitamente essere rinnovati.
La copertura assicurativa è valida per i 15 giorni successivi alla data di scadenza. Entro questo termine deve essere stipulata una nuova copertura rc auto.
La legge prevede che anche le garanzie accessorie non possono essere tacitamente rinnovate quando sono comprese nello stesso contratto della polizza rc auto e quando sono previste in un altro contratto contestuale a quello principale relativo alla r.c. auto.
L’ultimo attestato memorizzato nella banca dati degli attestati di rischio conserva la validità per cinque anni dalla scadenza del contratto rc auto al quale si riferisce.
Sì, se c’è il consenso del contraente. Il certificato deve essere in formato digitale stampabile e va tenuto a bordo del veicolo come “immagine” su smart phone, tablet ecc. per poter essere esibito in caso di richiesta delle Forze dell’Ordine.
Si tratta di una copertura accessoria, ossia non obbligatoria, che le compagnie propongono ai propri clienti al momento della sottoscrizione della polizza Rc auto.
Per atto vandalico si intende un qualsiasi danno (per esempio, la rottura di un vetro o di un fanale, il taglio di una gomma, l’ammaccatura della carrozzeria, il danneggiamento degli interni eccetera) provocato intenzionalmente alla vettura da una persona.
Se si verifica una di queste situazioni, l’assicurato ha diritto al rimborso delle spese di riparazione o ripristino effettivamente sostenute.
Può capitare che questa copertura sia abbinata alla polizza “furto & incendio” oppure agli “Eventi sociopolitici” e non possa essere acquistata da sola.
Nel caso in cui ci si accorga che il proprio mezzo è stato oggetto di un atto vandalico, è necessario fare le foto del danno e inviarle alla propria compagnia insieme alla denuncia del fatto secondo le modalità indicate nel contratto di assicurazione.
La compagnia indicherà le modalità per procedere al ripristino.